Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo la L. 10 aprile 1951, n. 287, sono permanenti. Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell’anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
I cittadini residenti nel Comune di Ardara, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata Legge n. 287/1951 e non siano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge medesima, possono inoltrare apposita istanza entro e non oltre il predetto termine del 31 luglio c.a.