L’art. 4-bis, comma 2, della legge 459/2001, modificato in ultimo dall’art.6 comma 2 lett.a) della legge 165/2017, stabilisce che i cittadini italiani temporaneamente all’estero possono votare per corrispondenza presentando un’apposita dichiarazione al proprio comune di iscrizione elettorale entro 32 giorni dalla data del voto, ovvero entro il 7 maggio 2025 per la prossima consultazione referendaria (8-9 giugno 2025).
Modalità di invio richiesta
La richiesta può essere inviata:
- per posta ordinaria o elettronica (anche non certificata);
- oppure consegnata a mano, anche da terzi;
La dichiarazione deve:
- essere su carta libera;
- contenere l’indirizzo estero per la spedizione del plico elettorale;
- essere accompagnata da copia di un documento di identità;
includere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti, anche se al momento della domanda l’elettore non si trovi ancora all’estero, purché lo sia per almeno tre mesi, comprensivi della data del voto.