Amministrazione Trasparente

Oneri informativi per cittadini e imprese

Normativa:

  • art. 12, c. 1-bis e art 34 del D.Lgs. 33/2013

 

Oneri informativi per cittadini ed imprese, introdotti o eliminati da regolamenti o provvedimenti amministrativi, sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011 n. 180 e dell'art. 2, comma 3, del DPCM del 14 novembre 2012 n. 252.

Per onere informativo (OI) si intende, come previsto dall'art. 1, comma 3, del DPCM n. 252/2012, "qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalità degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze".

Gli atti oggetto di pubblicazione sono i regolamenti ministeriali o interministeriali, adottati dal Comune di Ardara, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dagli uffici, al fine di regolare l'esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici.

Scadenzario obblighi amministrativi Oneri informativi per cittadini e imprese

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