Normativa:
- art. 1, c. 3, del D.P.C.M. 08/11/2013
- art. 12, c. 1-bis, del D.Lgs. 33/2013
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. Per meglio chiarire, sono tutti quegli obblighi documentali a carico dei cittadini nei confronti del Comune dei quali può essere richiesta l'esibizione in sede di controllo.
CERTIFICAZIONE SICUREZZA CALDAIA
La periodicità del rilascio del certificato di conformità della caldaia è indicata dalle normative di riferimento, ossia il D.L. n. 192 del 19 agosto 2005 e il D.P.R. 74/2013, i quali disciplinano le regole da seguire per la manutenzione e la revisione delle caldaie, con l’integrazione delle misure previste dalla direttiva europea 2002/91/CE, implementate dal D.Lgs. 311/06. In applicazione alla normativa nazionale, Regioni, Province o Comuni seguono una regolamentazione propria che fissa le regole di periodicità dei controlli e di verifica dell’obsolescenza dell’impianto termico con caldaia. Il Comune di Ardara, tuttavia, non ha adottato alcun regolamento proprio e pertanto valgono le seguenti linee generali indicate nella normativa nazionale vigente, diversificate in base al tipo di impianto:
- ogni 2 anni per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza fra 5 e 35Kw;
- ogni anno per gli impianti di potenza fra 35 e 350Kw;
- ogni anno per impianti alimentati a gas, metano o GPL, con potenza fra 35 e 350Kw;
- ogni anno per impianti alimentati a gas, metano o GPL, con potenza maggiore di 350Kw e con rilevamento del rendimento a metà stagione di riscaldamento;
- ogni 2 anni per tutte le caldaie con potenza fino a 100Kw alimentate con combustibile liquido;
- ogni 4 anni per tutte le caldaie domestiche di potenza fra 10 e 100Kw con alimentazione standard a gas.